NOVITA' SULLA FORMAZIONE

Obbligo a partire dal 26 gennaio 2012

NOVITA' SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI  E DATORI DI LAVORO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

OBBLIGO A PARTIRE DAL 26 GENNAIO 2012

 

Nella seduta del 21 dicembre 2011 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province Autonome ha approvato due importanti accordi sulla formazione, che sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 11/01/2012 e riguardano la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti, oltre che quella per Datori di Lavoro che svolgono i compiti di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Questi due accordi saranno in vigore a partire dal 26 gennaio e le aziende avranno l’obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni, come previsto dal D.Lgs. 81/08 che dà forza di legge a tali accordi.
Pertanto per tutte le aziende sarà necessario valutare la propria situazione dal punto di vista della formazione alla luce delle novità introdotte.
E’ importante premettere che la formazione dei lavoratori per la sicurezza si differenzierà anche a seconda del livello di rischio aziendale individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza. Le aziende vengono infatti suddivise in: aziende con rischio basso quelle appartenenti ai settori Uffici e Servizi, Commercio, Artigianato e Turismo; aziende con rischio medio quelle appartenenti ai settori Agricoltura, Pesca, Pubblica Amministrazione, Istruzione, trasporti e Magazzinaggio; aziende con rischio alto quelle appartenenti ai settori Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia , Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità e Servizi Residenziali.

 

Formazione generale del lavoratore

La formazione dei lavoratori si compone di 2 moduli: una formazione generale e una formazione specifica. La durata del modulo della formazione generale non deve essere inferiore alle 4 ore. Questa formazione non è soggetta ad aggiornamento e costituisce credito formativo permanente. I neoassunti che non sono provvisti di tale formazione, devono essere formati entro 60 giorni dall’azienda che li assume. I lavoratori già in forza sono esentati da questa formazione se, in passato, hanno seguito un percorso di formazione in materia di sicurezza del lavoro secondo la previgente normativa.
La formazione specifica ha una durata minima che varia in funzione della classe di rischio aziendale e deve essere rispettivamente di 4 ore per le aziende a rischio basso, 8 ore per le aziende a rischio medio, 12 ore per quelle a rischio alto. Questa formazione può essere evitata solo se il lavoratore ha già un attestato di formazione specifica e proviene da un azienda operante nello stesso settore ATECO della nuova azienda. In caso contrario, la formazione deve essere erogata entro 60 giorni dal nuovo datore di lavoro. I lavoratori già in forza sono esentati da questa formazione se, in passato, hanno seguito un percorso di formazione in materia di sicurezza del lavoro secondo la previgente normativa.

 

Formazione per i preposti

Il preposto deve effettuare il corso per la formazione generale del lavoratore e, in aggiunta, una specifica formazione particolare della durata minima di 8 ore.
Formazione dei dirigenti
La formazione dei dirigenti ha durata minima di 16 ore. La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori (quindi il dirigente farà un unico corso).
Inoltre tutti i soggetti finora richiamati dovranno effettuare un aggiornamento della loro formazione specifica con periodicità quinquennale di 6 ore. E viene precisato che I lavoratori che hanno effettuato, in passato, la formazione da più di 5 anni alla data del 26/01/2012 dovranno completare l’aggiornamento di 6 ore entro il 26/01/2013

 

Formazione dei Datori di Lavoro che svolgono il compito di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il percorso formativo dei datori di lavoro che svolgono il compito di RSPP ai sensi dell’art 34 Dlgs 81/08 è articolato in moduli associati ai tre differenti livelli di rischio, per aziende con rischio basso della durata di 16 ore, per il medio della durata di 32 ore e per l’alto della durata di 48 ore.
E’ previsto l’aggiornamento di tale formazione ogni 5 anni e la sua durata è anch’essa modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati e precisamente: 6 ore per il rischio basso, 10 ore per il rischio medio e 14 ore per il rischio alto.
Nel caso di esercizio di nuove attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui all’Accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività in linea con quanto indicato per tali casi nel comma 3-bis dell’art. 28.
Sono esentati a frequentare il corso di formazione secondo la nuova articolazione i datori di lavoro che dimostrino di aver già svolto una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/97 come indicato al comma 3 dell’articolo 34, mentre i datori di lavoro che sono stati esentati dalla frequentazione di qualsiasi corso ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 626/94 dovranno seguire i corsi formazione e di aggiornamento ed il percorso formativo dovrà essere completato entro il 26 gennaio 2014.

 

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